Il D.lgs. 70/2003, richiamato dall’art. 49 comma 1, lett. b) e c) del Codice del Consumo stabilisce un requisito normativo che impone alla società o ai professionisti che vendono online di fornire informazioni generali in modo chiaro e comprensibile.
In particolare, il merchant deve fornire il nome, la denominazione o la ragione sociale, l’indirizzo geografico del domicilio o della sede legale, i recapiti di contatto, oltre a il numero di partita IVA, il numero di iscrizione REA o al registro imprese, eventuali dati di iscrizione in un pubblico registro, eventuali autorizzazioni, concessioni o licenze rilasciate da autorità, ed eventuali dati di iscrizione a ordini professionali.
Questo, è il primo obbligo informativo precontrattuale per chiunque voglia vendere online, mentre la Direttiva Omnibus impone anche l’indicazione del numero di telefono e l’e-mail.
Il venditore deve essere identificabile dal consumatore che stipulerà il contratto
Come spiega Netcomm, punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale nel panorama nazionale e internazionale, tali informazioni svolgono una precisa funzione, quella di identificare la parte contrattuale, ovvero il venditore, con cui il consumatore andrà a stipulare il contratto di compravendita a distanza.
Per questo motivo, le informazioni devono essere sempre facilmente accessibili e costantemente aggiornate dal professionista.
Queste informazioni devono essere collocate nel footer del sito o nelle Condizioni Generali di Vendita per garantire la loro accessibilità
È richiesta l’indicazione anche di numero di telefono ed e-mail
Con il recepimento della Direttiva UE 2019/2161, c.d. Direttiva Omnibus, a opera del D.lgs. n. 26 del 2023, ora viene richiesto all’art. 49 comma 1, lett. c) del Codice del Consumo che il professionista indichi il numero di telefono e l’e-mail, così da consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui.
Non solo. Se il merchant utilizza altri mezzi di contatto con il consumatore è tenuto a garantire la conservazione dei messaggi su un supporto durevole, con indicazione di data e ora di ricezione e invio.
Inoltre, il professionista deve fornire anche le informazioni relative sull’utilizzo di tale altro mezzo.
Conservare i dati di chat e modulo telematico di contatto e assistenza
Un esempio comune è il modulo telematico di assistenza e contatto, sempre più diffuso tra i siti di e-commerce.
Tramite questo strumento di contatto, l’utente-consumatore, dopo aver inserito i propri dati e la descrizione della richiesta, trasmette la comunicazione (previo rilascio del consenso sul trattamento dei dati) e riceve una conferma di ricezione con data e ora via e-mail, assicurando così la conservazione del messaggio.
Un altro strumento spesso presente sui portali e-commerce è la chat. Anche in questo caso, una volta terminata la conversazione con il cliente, il sito dovrebbe consentire di conservare lo scambio di messaggi (ad esempio, tramite un tasto di ‘salva la chat’), sia che si sia svolto interamente con un sistema automatizzato, oppure anche con l’intervento di un operatore fisico.